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    NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

    di

    SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE 

    Denominazione del procedimento

    NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

    Tipologia atto

    AUTORIZZAZIONE

    Principale normativa di riferimento NAZIONALE
    • L. 15/1/92, n. 21
    • L. 07/08/90, n. 241
    • Dlgs n. 285/92 e s.m.i.
    • L. n° 218/03 

    Ambito di applicazione del procedimento
    Il servizio di noleggio di autobus con conducente è definito come servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da una impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori . La disciplina del noleggio degli autobus con conducente è stata introdotta nell’ordinamento nazionale dalla legge 218/2003 che inquadra l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada nella sfera della libertà di iniziativa economica ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione. A tale attività possono essere imposti esclusivamente vincoli per esigenze di carattere sociale ovvero prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza, secondo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Conseguentemente non sono previsti contingenti numerici delle autorizzazioni rilasciabili .
    Il servizio di noleggio di autobus con conducente è definito come servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da una impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori , con veicoli come definiti dall’articolo 54 comma 1 del Codice della Strada destinati al trasporto di persone , per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti. Il servizio deve quindi avvenire con la preventiva definizione sia del periodo di effettuazione sia della durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio.

    Veicoli destinati al Noleggio Con Conducente AUTOBUS

    Veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente, così come risultano definiti gli autobus dall’articolo 54, comma 1, lettera b), del nuovo codice della strada dlgs n. 285/92 e s.m.i.

    Ente istituzionale competente

    Il Comune (SUAP) competente per territorio.

    Altri Enti istituzionali coinvolti
    Le regioni ,le quali sono tenute ad istituire il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ad inviare, con cadenza annuale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini della predisposizione e dell’aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
    La legge riconosce un ruolo centrale alle regioni anche in materia sanzionatoria. Peraltro, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, essa demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione di “parametri di riferimento” per le determinazioni di carattere sanzionatorio rimesse alle regioni.

    Requisiti per l’esercizio dell’attività

    I requisiti di accesso all’attività di trasporto di viaggiatori e le norme per l’accertamento della professionalità degli operatori sono dettati dal decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 che ha dato attuazione alla direttiva n. 98/76/CE – a sua volta modificativa della direttiva 96/26/CE, - per l’armonizzazione dell’accesso alla professione di trasportatore nel settore dei trasporti nazionali e internazionali, nonché per il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

    - soggettivi
    Il titolare o il direttore tecnico dell’azienda esercente il NCC autobus per svolgere l'attività deve possedere i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale previsti dall’articolo 2 del Dlgs n. 395/2000. Il direttore tecnico può svolgere l'incarico in una sola impresa e può essere:
    • l'amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
    • un socio illimitatamente responsabile per le società di persone
    • il titolare dell'impresa individuale
    • un familiare o un collaboratore dell'impresa familiare
    • una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale sono state espressamente conferite le relative attribuzioni 
    Per svolgere l’attività, il direttore tecnico o il titolare devono iscriversi al Ruolo conducenti. L'iscrizione al Ruolo avviene dopo che si ottiene il certificato di abilitazione professionale e si supera un apposito esame eseguito da una commissione regionale. 
    Quest’ultima deve accertare i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, in particolare la conoscenza geografica e toponomastica come previsto dall’articolo 6 della legge n. 21/92.
    - Requisiti dei conducenti
    I conducenti degli autobus adibiti al servizio possono essere, in base all’articolo 6 della legge n. 218/2003:
    • lavoratori dipendenti
    • lavoratori con contratto a termine o altre tipologie contrattuali consentite dalla legge per lavoro temporaneo 
    • titolari, soci e collaboratori familiari di imprese titolari delle relative autorizzazioni. 
    Per autotrasportare persone e cose su veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è obbligatorio possedere la qualificazione iniziale e partecipare alla formazione periodica per ottenere la carta di qualificazione del conducente , in base all’articolo 14 del Dlgs n. 395/2000 .
    I conducenti di età inferiore a ventuno anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale:
    • di tipo KA se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria A1, A2 o A
    • di tipo KB se la guida del veicolo richiede la patente di guida di categoria B1 o B. (articolo 116 del Codice della Strada Dlgs n. 285/1992.
    - onorabilità

    Il requisito di onorabilità deve essere posseduto in base all’art. 5 del dlgs 395 oltre che dal direttore tecnico :
    • dall'amministratore unico, oppure dai membri del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente
    • dai soci illimitatamente responsabili per le società di person
    • dal titolare dell'impresa individuale o familiare
    - idoneità professionale
    Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal direttore tecnico. L’idoneità consiste nel conoscere le materie riportate nell'Allegato I del dlgs n. 395/2000 ed è accertata con il superamento di un esame, le cui modalità sono definite dall'articolo 7 e 8 del dlgs n. 395/2000.
    - Capacità finanziaria

    In base a quanto previsto dall’art 7 del Reg. CE n. 1071/2009 il requisito di capacità finanziaria è valido se c’è disponibilità di risorse finanziarie non inferiori a:
    • 9.000 euro: quando l’impresa ha la disponibilità di un autoveicolo adibito all'attività di trasportatore su strada, a qualunque titolo fra quelli consentiti dalla normativa vigente
    • 5.000 euro: per ogni autoveicolo supplementare.
    Per accertare l’esistenza della capacità finanziaria, il comune deve valutare:
    • i conti annuali dell'impresa interessata, ove esistano i fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti
    • tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa interessata
    • i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti, attrezzature e installazioni 
    • il capitale di esercizio.
    La prova della sussistenza del requisito può essere fornita mediante un'attestazione rilasciata da istituti di credito ed i cui contenuti sono stabiliti dall'articolo 21 del dlgs n. 395/2000.
    - oggettivi
    I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dalle norme urbanistiche comunali.

    Iter procedimentale

    L’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente è subordinata al rilascio, da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati, di apposita autorizzazione alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori. L’autorizzazione consente lo svolgimento professionale dell’attività di noleggio di autobus con conducente e l’immatricolazione degli autobus da destinare all’esercizio e non è soggetta a limiti territoriali.
    Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992, la licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche AUTOBUS attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo , che possono gestirle in forma singola o associata.
    L'iscrizione nel ruolo costituisce, così, requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. La prima abilitazione viene riconosciuta sulla base di un percorso formativo e professionale ben più complesso ed articolato rispetto a quello, in realtà assai semplice, previsto dalla legge numero 21 del 1992 per l'iscrizione al Ruolo dei conducenti della Camera di commercio (conoscenza geografica e toponomastica).
    È previsto, a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 218/2003 un divieto di cessione delle licenze di noleggio preesistenti, fatta eccezione per la cessione in favore di imprese in possesso dei requisiti e delle condizioni necessari per l’acquisizione delle nuove autorizzazioni.
    Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio anche dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge 21/1992. Rimane comunque fermo il rispetto del regime di autorizzazioni contemplato dalla legge n. 21 che prevede l’istituzione, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e fissa quale requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso dello speciale certificato di abilitazione professionale.
    Pertanto, l’idoneità professionale degli addetti ad un'impresa per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, unito agli altri requisiti già richiesti all'impresa, costituisce un presupposto organizzativo abilitante, di per sé, anche all'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli con conducente da parte della medesima impresa, senza necessità di sottoporre i conducenti degli autobus o dei veicoli (peraltro, già in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della strada) ad ulteriori prove e requisiti di idoneità.

    Al fine del possesso dei requisiti di idoneità morale, NON possono essere titolari di autorizzazione i soggetti che: a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, 1’ industria e il commercio; 
    c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 26 febbraio 1958 n. 75; d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, 11.1423 e successive modifiche ed integrazioni; 
    e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.
    Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 

    Le Sanzioni
    E’ riconosciuto dalla legge n. 218/2003 un ruolo centrale alle regioni anche in materia sanzionatoria. Infatti al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale, è demandata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione di “parametri di riferimento” per le determinazioni di carattere sanzionatorio rimesse alle regioni.
    Il DM 11 marzo 2004 ha definito i parametri di riferimento in base alle seguenti tipologie di infrazioni: 
    a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire l'incolumità delle persone trasportate, sia con riferimento ai veicoli utilizzati che al loro specifico impiego nel servizio ( sanzione pecuniaria da 500 a 3000 €);
    b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell'atto autorizzativo all'attività di noleggio di autobus con conducente ( sanzione pecuniaria da 500 a 2000 €, e, in caso di reiterazione, sospensione dell’autorizzazione da venti a quaranta giorni);
    c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, da intendersi come complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell'impresa, sia dei requisiti che degli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività di noleggio di autobus con conducente (sanzione pecuniaria compresa tra 200 e 1500 € e sospensione dell’autorizzazione, in caso di reiterate violazioni, da sette a trenta giorni);
    E’ prevista, altresì, l’ipotesi di sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla qualità del servizio, da intendere come complesso di norme dirette ad assicurare che i servizi di trasporto forniti all'utenza rispondano a criteri di confort, di igiene e di comunicazione con l'utenza adeguati (sanzione pecuniaria da 100 a 1000 €).
    Il decreto ministeriale prevede, inoltre, che le regioni procedano alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni. 
    E’ inoltre stabilito che nel caso in cui venga comminata una sanzione in violazione delle prescrizioni di cui alla legge n. 218, l’autorità che procede all’applicazione della sanzione è tenuta a segnalare la violazione alla regione che ha rilasciato l’autorizzazione in capo all’impresa contravventrice, per l’adozione degli eventuali, ulteriori provvedimenti previsti dalle disposizioni regionali.

    ELENCO NORMATIVE REGIONALI DI DISCIPLINA DEL NOLEGGIO CON CONDUCENTE

    REGIONE LOMBARDIA 
    • L.R. 15/4/95, n. 20;
    • L.R. 12/1/02, n. 1, Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale;
    • L.R. 22/07/02, n. 15, Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. 
    Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione;
    • D.P.G.R. 31/07/98, n. 66253, Disciplina sperimentale del servizio taxi nel sistema aeroportuale lombardo.

    REGIONE VALLE D’AOSTA
    - L.R. 9 agosto 1994, n. 42: Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. (B.U.R. 23 agosto 1994, n. 36)
    - L.R. 17 luglio 1995, n. 24: Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla Regione. (B.U.R. 10 giugno 1994, n. 19)
    - L.R. 29 dicembre 1995, n. 50: Ulteriori modificazioni alla L.R. 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). (B.U.R. 9 gennaio 1996, n. 2)

    REGIONE PIEMONTE
    – L.R. 23 febbraio 1995, n. 24: Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada. (B.U.R. 1° marzo 1995, n. 9) 
    - L.R. 3 aprile 1995, n. 14: Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea". (B.U.R. 18 aprile 1995, n. 39)

    REGIONE LIGURIA
    - L.R. 25 luglio 1994, n. 40: Trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (B.U.R. 10 agosto 1994, n. 18)
    - Deliberazione Giunta Regionale 19 gennaio 2001, n. 59:Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi. Legge regionale 2 febbraio 2000, n. 7. (B.U.R. 7 febbraio 2001, n. 6)
    - Deliberazione Giunta Regionale 9 novembre 2001, n. 1302: Determinazione dei criteri per la concessione dei contributi regionali per la riqualificazione del servizio di trasporto pubblico di taxi, art. 9 della L.R. n. 7/2000. (B.U.R. 28 novembre 2001, n. 48)

    REGIONE EMILIA ROMAGNA
    - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994

    REGIONE VENETO
    – L.R. 30 dicembre 1993, n. 63: Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia. (B.U.R. 31 dicembre 1993, n. 111)

    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
    - D.P.G. Regionale 22 agosto 1991, n. 433/Pres.: Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) e di noleggio da rimessa con conducente presso l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia. (B.U.R. 4 novembre1991, n. 147)
    - L.R. 5 agosto 1996, n. 27: "Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea".
    - Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 1997, n. 663, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1680/2000: "Legge regionale 27/1996, articolo 4. Approvazione schema tipo di regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea"
    - D.P. Regionale 22 marzo 2002, n. 81/Pres.: Legge regionale 27/1996, articolo 21. Approvazione integrazione al Regolamento per lo svolgimento del servizio di piazza (taxi) in ambito aeroportuale. (B.U.R. 24 aprile 2002, n. 17)
    - L.R. 26 ottobre 1993, n. 58: Disposizioni per all'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. (B.U.R. 10 novembre 1993, n. 31).

    REGIONE TOSCANA
    - L.R. 8 febbraio 1994, n. 18: Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 concernente Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio". (B.U.R. 17 febbraio 1994, n. 12)

    REGIONE MARCHE
    – L.R. 6 aprile 1998, n. 10: Norme in materia di trasporto di persone mediante il servizio di taxi ed il servizio di noleggio di veicoli con conducente. (Pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 16 aprile 1998)

    REGIONE UMBRIA
    - L.R. 14 giugno 1994, n. 17: Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea. (B.U.R. 22 giugno 1994, n. 27)
    - L.R. 3 marzo 2000, n. 15: Integrazione della L.R. 14 giugno 1994, n. 17. Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea. (B.U.R. 10 marzo 2000, n. 13)

    REGIONE ABRUZZO
    - L.R. 4 NOVEMBRE 1998, N. 124: Norme urgenti per la istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992 (B.U.R.A. n. 30 del 27 novembre 1998)
    - Deliberazione Giunta Regionale 2 febbraio 2001, n. 474: Criteri cui i comuni devono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Approvazione regolamento tipo. (Con allegati). (B.U.R. 26 febbraio 2001, n. 12).

    - REGIONE SARDEGNA
    - Legge regionale 7 dicembre 2005 n° 21 - Delberaz. Giunta Regionale 1 luglio 2010 n° 25/38

    REGIONE PUGLIA
    - Legge regionale 3 aprile 1995 n. 14 e s.m.i. 
    REGIONE LAZIO
    - Legge regionale 26 ottobre 1993 n. 58 modificata da LR n. 7/2005

    REGIONE SICILIA 
    - Legge regionale 9 agosto 2002 n. 13

    REGIONE CALABRIA
    - Legge regionale 7 agosto 1999 n. 23
     

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