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    Legittima la concessione di suolo pubblico per consentire il consumo sul posto

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    Interessantissima la recente pronuncia del TAR Sardegna che ha accolto l’istanza cautelare di un esercente a cui il Comune di Alghero ha negato la concessione di suolo pubblico finalizzata ad effettuare il consumo sul posto difronte al proprio esercizio commerciale. I giudici amministrativi della seconda sezione hanno espressamente affermato di valutare positivamente, ad un primo esame, la probabilità dell’esito favorevole del ricorso, e per tale motivo hanno sospeso gli atti impugnati dal ricorrente, più precisamente:

    1. il provvedimento del Comune - Ufficio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, di rigetto dell'istanza di concessione del suolo pubblico a servizio dell'esercizio commerciale, avente ad oggetto attività di gastronomia;
    2. il Piano Commerciale del comune,  nella parte in cui non consente il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico agli esercizi di vicinato in cui è consentito il consumo immediato di prodotti alimentari, di gastronomia o di bevande senza servizio assistito di somministrazione.

    Così stabilisce il TAR Sardegna con provvedimento n° 366/2017 in relazione al ricorso n° 701/2017  richiamando a sostegno della propria decisione le precedenza sentenze TAR Sardegna, II sez., n.20 del 14 gennaio 2015 e TAR Friuli Venezia Giulia n. 424 del 29 luglio 2014. Quest’ultima in particolare aveva aperto la strada ad una valutazione di legittimità del consumo sul posto e della concessione di suolo pubblico ad essa finalizzata, sconfiggendo la visione protezionistica e tutelante della somministrazione dei pubblici esercizi portata avanti da molti comuni . I giudici amministrativi friulani hanno sancito nel 2014 che "pur permanendo la distinzione tra esercizi di vicinato ed esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ai primi non è precluso porre la clientela nelle condizioni di poter consumare nell’immediatezza gli alimenti acquistati", aggiungendo che la distinzione tra le due tipologie di attività risiede precisamente nel rendere (gli esercizi di somministrazione) o meno (gli esercizi di vicinato) il c.d. servizio assistito di somministrazione. Secondo il TAR Friuli "quel che rileva non è affatto che l’impresa di produzione e vendita al dettaglio di pizza al taglio non metta a disposizione degli acquirenti sedie e tavoli, ma che non metta a disposizione personale che renda il servizio al tavolo". Del resto lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 153565 del 23.09.2013 ammetteva che la disciplina che regolamenta la consumazione di prodotti alimentari negli esercizi di vicinato di per sé non è ostativa al rilascio di concessione di suolo pubblico, fermo restando l’obblgio di non effettuare somministrazione assistita.

    Sempre i giudici del TAR Friuli avevano affermato nel 2014 che dunque anche nel caso di tavolini e sedute in ipotesi collocati su suolo pubblico dal titolare dell’impresa artigiana di produzione e vendita di alimenti o dall’esercizio di vicinato, rimaneva il divieto del servizio assistito, esattamente come all’interno dei locali in cui era esercitata l’attività economica stessa.

    Nello stesso anno 2014 anche lo stesso TAR Sardegna si è pronunciato in relazione ad un altro caso in cui era stata negata l’occupazione di suolo pubblico ad una gelateria, rivendicando il comune in questione che il proprio regolamento per l’occupazione del suolo consentiva tale concessione solo agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Ebbene già allora i giudici amministrativi del TAR Sardegna avevano accolto l’istanza dell’artigiano gelatiere che si era visto negare l’autorizzazione ad ampliare l’area pubblica occupata, al fine di potervi installare un gazebo da destinare agli avventori della gelateria.

    Gli stessi giudici infatti avevano ritenuto che la norma regolamentare fosse del tutto illogica ed illegittima nella parte in cui consentiva l’installazione di strutture precarie unicamente a vantaggio degli esercizi destinati allo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

    Il TAR Sardegna nel ricorso n° 79/2014 ha oltretutto affermato che negli esercizi di vendita l’attività caratterizzante è certamente quella di vendita/acquisto di alimenti e bevande, diversa dunque dall’attività di somministrazione dei pubblici esercizi, “ma che è del tutto indifferente che l'acquirente, di sua iniziativa, consumi i prodotti acquistati immediatamente o in prossimità dei locali di vendita o produzione (come talvolta accade con riguardo ai prodotti di gelateria)”, come a dire che un consumo sul posto non assistito del prodotto comperato non vale certo a considerare modificata la natura del locale ed imporgli limiti (come nel caso di quei comuni che impongono i servizi igienici per la clientela) oppure a negare delle concessioni, come quella di suolo pubblico.

     

     

     

     

     

     

     

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