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    COMPETENZA ATS SUL RICEVIMENTO DI SCIA E SCIA UNICA

    di

     Quesito. 

    Buongiorno, a seguito di presentazione di scia di sub-ingresso di attività agricola il SUAP ha inoltrato la pratica ai vari enti ; ATS risponde chiedendo 1^ integrazione- evasa nei tempi dalla ditta, richiede 2^ integrazione e ad evasione della 2^ richiesta risponde ( al 59° giorno) che vi è carenza di requisiti igienico sanitari e resta in attesa di provvedimenti da parte del SUAP. Si precisa che in una mia precedente comunicazione come SUAP , avevo segnalato che l'eventuale sospensione per motivi igienico sanitari era in capo a loro. La loro risposta è stata ; ... non sussistono fondamenti normativi perchè l'ATS possa sospendere l'attività “. 

    Non concordiamo e soprattutto non faremo alcun provvedimento in merito, se non trasmettere la pratica agli interessati e al comune di competenza. 

    Chiedo cortesemente riscontro in merito, in particolare sulle competenze dell’ATS.

     RISPOSTA 

    In risposta al quesito prospettato corre l’obbligo innanzitutto di richiamare il riferimento normativo per la risoluzione della questione, rappresentato dagli articoli 19 e 19 bis della legge 7 agosto 1990 n° 241 . Le due norme citate innanzitutto fanno riferimento alla gestione di una SCIA e di una SCIA UNICA quest’ultima cioè quando assieme alla SCIA AMMINISTRATIVA sia presentata per l’inizio o modifica dell’attività anche una NOTIFICA sanitaria ai sensi del Regolamento CE 852 . 

    In aggiunta a ciò si deve segnalare che entrambi gli istituti, seppur prevedano due diverse modalità di intervento inibitorio ( per la sospensione o cessazione dell’attività ) in ogni caso prevedono una “conformazione” , fattispecie anche concettualmente diversa dalla “integrazione” in quanto si “integra” in relazione ad un procedimento amministrativo che deve concludersi con un atto espresso, mentre si “conforma” in relazione ad un’attività di controllo come è quella della SCIA o della SCIA UNICA.

    Tutto ciò premesso, sottolineando anche che sia dall’articolo 19 che dall’articolo 19 bis è prevista una sola volta la “conformazione“ . si deve anche evidenziare che la conformazione non può certo essere richiesta per la mancanza di requisiti di legge che NON sono conformabili per loro natura giuridica e per espressa indicazione del primo periodo dell’articolo 19 comma 3 della legge n° 241/90. Resta dunque infine ca capire, perché non espresso nel quesito , se la SCIA di subingresso presentata sia una SCIA “normale” dell’articolo 19 oppure una SCIA UNICA ( cioè contenga anche la Notifica del Reg. 852/04 ) prevista dall’articolo 19 bis della citata legge n° 241/90. 

    Mentre nel caso di SCIA dell’articolo 19 l’intervento inibitorio è posto direttamente in capo, dal legislatore, all’amministrazione competente per materia che rileva la mancanza di requisiti di legge per la “sua” materia , nel caso della SCIA UNICA l’amministrazione competente per materia deve formulare una proposta circostanziata e motivata di adozione del provvedimento di sospensione o cessazione dell’attività per mancanza dei requisiti di legge nella materia di cui è competente ; tale proposta è indirizzata al SUAP che adotterà il provvedimento per il quale è bene precisare che sussisterà una responsabilità oggettiva sia dell’amministrazione proponente sia dell’amministrazione adottante . 

    Resta da precisare che in ogni caso l’ATS , al di là del controllo amministrativo effettuato su una SCIA o su una SCIA UNICA è titolare esclusiva della potestà di controllo ufficiale ai sensi del Regolamento CE n° 882 che non è subordinato o legato in alcun modo al controllo amministrativo e può/deve essere svolto ai sensi dell’articolo 54 del regolamento citato e che impone una valutazione del rischio da parte dell’ATS ed un conseguente diretto intervento o inibitorio dell’attività o di prescrizioni . Nel caso del controllo ufficiale nessun ruolo è attribuito allo sportello unico nell’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 54 del regolamento 882.

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