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    SAV SUAP

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    PISCINE

    di

    SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE 

    Denominazione del procedimento

    PISCINE 

    Tipologia atto

    Autorizzazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività in base alla legge regionale di riferimento 

    Principale normativa di riferimento NAZIONALE
    • R.D. 06/05/40, n. 635;
    • R.D. n. 773/1931 TULPS;
    • D.P.R. 24/7/77, n. 616;
    • D.M. 18/3/96, n. 85, Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
    • L. n. 447/1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico.

    Ambito di applicazione del procedimento

    La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 16 gennaio 2003 ha sancito l'Accordo sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2003.
    L'Accordo fissa i principi generali rinviando alle Regioni/Province Autonome l'adozione dei provvedimenti di disciplina della materia, in attuazione dell'art.117, comma 3, della Costituzione, come modificato dalla Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.
    Le Regioni/Province Autonome, attraverso il Coordinamento Prevenzione nell'ambito del coordinamento interregionale alla Sanità, hanno ritenuto di costituire un gruppo di lavoro con il compito di sviluppare ed elaborare una disciplina interregionale .
    Il 16 dicembre 2004 la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e PP.AA. di Trento e di Bolzano, riunitasi a Roma presso il CINSEDO, ha sancito l’Accordo interregionale sulla “DISCIPLINA INTERREGIONALE DELLE PISCINE”, in attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province autonome del 16 gennaio 2003.

    L’Accordo non è un atto normativo, ma un atto politico-istituzionale che impegna i Presidenti delle Regioni a sviluppare le discipline regionali sulla scorta dei contenuti dell’Accordo sottoscritto il 16.1.2003. 
    L’Accordo non è esaustivo in quanto vi sono alcuni aspetti, lasciati all’autonomia regionale. Il testo dell’accordo contiene solo i principi generali e le definizioni che vanno considerate tenendo conto che sono il frutto di una mediazione tra le stesse regioni e tra regioni e Ministero della salute; 

    L’Allegato 1 e la relativa Tabella A contengono i Livelli essenziali fissati dal Ministero della Salute e sono modificabili solo con un nuovo accordo Stato – Regioni – Province Autonome in quanto già oggetto di accordo. 
    Le definizioni contenute nell’Accordo :

    Punto 1) Definizione di piscina 

    1.1 Si definisce “piscina” un complesso attrezzato per la balneazione che comporti la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell’acqua contenuta nei bacini stessi.

    Altre definizioni:

    1.2 – Per “piscina ad uso terapeutico”: la piscina nella quale vengono svolte attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265; 
    1.3 – per “piscina termale”: la piscina destinata ad attivi tà disciplinate dall’art.194 del T.U.LL.SS. R.D. 27 luglio 1934 n.1265, che utilizza acque definite come termali dalla Legge 24 ottobre 2000 n.323 “Riordino del settore termale” e per gli scopi dalla stessa legge consentiti ; 
    1.4 - per “vasca di piscina”: il bacino artificiale, la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste dall’Allegato 1 (o nelle diverse condizioni previste dalla specifica autorizzazione nel caso delle piscine di Categoria C) mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all’utilizzo del bacino stesso. 
    1.5 – per “vasca di piscina termale”: il bacino artificiale la cui acqua, rispondente alla specifica normativa vigente, viene utilizzata tal quale per gli scopi previsti e viene mantenuta nelle condizioni prescritte mediante continua immissione di nuova acqua termale, con portata proporzionata alle dimensioni del bacino stesso e all’utilizzo. 
    1.6 - per “bacino di balneazione”: il bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente e in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico ambientali previsti dalla normativa stessa. In detti bacini l’acqua viene mantenuta nelle condizioni di idoneità alla balneazione mediante continua immissione di nuova acqua avente le caratteristiche di idoneità alla balneazione, con portata proporzionata al le dimensioni del bacino stesso. 

    Altre definizioni ai fini della classificazione della Categoria B: 
    1.7 – Si intende per “condominio”: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dal TITOLO SETTIMO, CAPO II del Codice Civile.

    1.7.1 - È assimilato a “condominio ” l’edificio o complesso residenziale costituito da più di quattro unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica o giuridica o in comproprietà pro indiviso); 

    1.8 – Si intende per “unità abitativa”: l'insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e destinato ad alloggio. 

    Punto 2) Classificazione

    2.1 Ai fini igienico-sanitari le piscine sono classificate in base ai seguenti criteri:
    destinazione, caratteristiche ambientali e strutturali, tipo di utilizzazione.

    2.2 In base alla loro destinazione le piscine si distinguono nelle seguenti categorie:
    1) piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un'utenza pubblica. Questa categoria comprende le seguenti tipologie di piscine le cui caratteristiche strutturali e gestionali specifiche sono definite da ciascuna regione:
    1/1) piscine pubbliche (quali ad esempio le piscine comunali);
    1/2) piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività ricettive (alberghi, camping, complessi ricettivi e simili) nonché quelle al servizio di collettività, palestre o simili, accessibili ai soli ospiti, clienti, soci della struttura stessa;
    1/3) gli impianti finalizzati al gioco acquatico .
    2) piscine la cui natura giuridica è definita dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
    3) piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.
    2.3 In base alle caratteristiche strutturali ed ambientali le piscine si distinguono in:
    1) scoperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;
    2) coperte se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;
    3) di tipo misto se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;
    4) di tipo convertibile se costituite da complessi con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche.

    2.4 In base alla loro utilizzazione si individuano, nelle varie tipologie di piscine, i seguenti tipi di vasche:
    1) per nuotatori e di addestramento al nuoto, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività natatorie in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della (FINA), per quanto concerne le vasche agonistiche;
    2) per tuffi ed attività subacquee, aventi requisiti che consentono l'esercizio delle attività in conformità al genere ed al livello di prestazioni per le quali è destinata la piscina, nel rispetto delle norme della Federazione Italiana Nuoto (FIN) e della (FINA) per quanto concerne i tuffi;
    3) ricreative, aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per il gioco e la balneazione;
    4) per bambini, aventi requisiti morfologici e funzionali, quali la profondità di 60 cm, che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;
    5) polifunzionali, aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso contemporaneo del bacino per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;
    6) ricreative attrezzate, caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali acquascivoli, sistemi di formazione di onde, fondi mobili, ecc.;
    7) per usi riabilitativi, aventi requisiti morfologici e funzionali nonché dotazione di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;
    8) per usi curativi e termali, nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisico-chimiche intrinseche e/o alle modalità con cui viene in contatto dei bagnanti e nelle quali l'esercizio delle attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

    Punto 3) 
    3.1 Le disposizioni contenute nell’ accordo si applicano esclusivamente alle piscine della categoria 1) aventi tipologie di vasche di cui alle lettere a,b,c,d,,e, ed f del comma 4 del punto 2 e dettano i criteri per la gestione ed il controllo delle piscine, ai fini della tutela igienicosanitaria e della sicurezza.
    3.2 Le regioni elaborano specifiche disposizioni per la disciplina delle caratteristiche strutturali e gestionali delle piscine della categoria ). I requisiti dell'acqua devono essere quelli previsti all'allegato n. 1 dell’Accordo, contenente i requisiti igienico-ambientali.
    3.3. Gli impianti di cui all'art. 2 possono essere alimentati con:
    a) acqua dolce (superficiale o sotterranea);
    b) acqua marina;
    c) acqua termale.
    Gli impianti alimentati con acque termali e marine saranno disciplinati con appositi provvedimenti regionali.

    Punto 4) 
    4.1 Il titolare dell'impianto individua i soggetti responsabili dell'igiene, della sicurezza degli impianti e dei bagnanti e della funzionalità delle piscine. Le relative figure professionali sono individuate dalle regioni. L'assistenza ai bagnanti deve essere assicurata durante tutto l'orario di funzionamento della piscina. L'assistente bagnanti abilitato alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, vigila ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca. In ogni piscina dovrà essere assicurata la presenza continua di assistenti bagnanti.
    4.2 Nel locale di primo soccorso i presìdi di primo impiego e le attrezzature di primo intervento devono risultare completamente disponibili ed immediatamente utilizzabili; le apparecchiature mediche devono essere mantenute sempre in efficienza.

    Punto 5) 
    5.1 I controlli per la verifica del corretto funzionamento del complesso sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura dei responsabile della gestione della piscina, e controlli esterni, di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

    Punto 6) 
    6.1 Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienicosanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.
    6.2 I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo: a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischio in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti princìpi:
    1) analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
    2) individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
    3) individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
    4) definizione del sistema di monitoraggio;
    5) individuazione delle azioni correttive;
    6) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.
    6.3 Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio.
    6.4 Il responsabile deve altresì tenere a disposizione dell'autorità incaricata dei controllo i seguenti documenti, redatti secondo opportuni sistemi di controllo possibilmente automatizzati:
    a) un registro dei requisiti tecnico-funzionali con l'indicazione della dimensione e del volume di ciascuna vasca, il numero e la tipologia dei filtri, la portata delle pompe, il sistema di manutenzione, ecc.
    b) un registro dei controlli dell'acqua in vasca contenente:
    1) gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, PH;
    2) la lettura del contatore installato nell'apposita tubazione di mandata dell'acqua di immissione, utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro;
    3) le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua;
    4) la data di prelievo dei campioni per l'analisi dell'acqua;V 5) il numero dei frequentatori dell'impianto.
    6.5 La documentazione relativa ai controlli e alle registrazioni effettuati dal responsabile è a disposizione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale che potrà così acquisire tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.
    6.6 Qualora, in seguito all'auto-controllo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o il ripristino delle condizioni ottimali. Qualora la non conformità riscontrata possa costituire un rischio per la salute il titolare dell'impianto deve darne tempestiva comunicazione all'Azienda unità sanitaria locale.
    6.7 La documentazione di cui ai precedenti commi è a disposizione dell'azienda sanitaria per un periodo di almeno due anni.

    Punto 7) 
    7.1 I controlli ed i relativi prelievi saranno effettuati dall'Azienda unità sanitaria locale secondo criteri stabiliti da ciascuna regione, sulla base di appositi piani di controllo e vigilanza e secondo modalità e frequenza che tenga conto della tipologia degli impianti esistenti all'interno degli specifici ambiti territoriali, con particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di gestione e di autocontrollo predisposti dal titolare dell'impianto.
    7.2 Qualora l'autorità sanitaria competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti disporrà affinché vengano poste in atto le opportune verifiche e adottati i necessari provvedimenti per il ripristino di detti requisiti, sino a giungere all'eventuale chiusura dell'impianto.

    REQUISITI OGGETTIVI
    L’immobile sede della palestra deve essere dotato di Agibilità edilizia e Destinazione d’uso conformemente alle norme tecniche comunali ; dovrà essere presentata una Previsione di Impatto Acustico ai sensi dell’articolo 8 della legge n° 447/95 a predisposta e firmata da Tecnico Fonometrico iscritto in un Albo regionale dei Tecnici Fonometrici ; l’immobile inoltre deve rispettare le norme di prevenzione incendi previste dal DPR n° 151/20011 qualora rientri nelle previsioni di attività prevista dal punto 65 della Tabella dell’Allegato I al DPR n° 151 citato :
    • Voce 65 della tabella allegato I al DPR n.151/2011
    Impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2 . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.

    REQUISITI SOGGETTIVI
    Secondo quanto previsto dal Decreto Ministero dell’Interno del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, articolo 14 , nelle Piscine :
    Il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50 m2. Detto servizio deve essere disimpegnato da almeno due assistenti bagnanti per vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m2.
    Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti va calcolato sommando le superfici delle vasche ed applicando successivamente il rapporto assistenti bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m2. Per vasche oltre 1.000 m2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m2.
    Per assistente bagnante si intende una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso abilitata dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di idoneità per i salvataggi in mare rilasciato da società autorizzata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
    Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione della Federazione Italiana Nuoto.
    Per quanto riguarda il numero di assistenti bagnanti necessari in relazione alla superficie delle vasche da tempo la Federazione Italiana Nuoto si è espressa ritenendo vincolante ciò che prescrive il Decreto del 1996; secondo il CONI nelle vasche di misura di mt.50 x 21, con una superficie totale di 1.050 mq, sono sufficienti due assistenti in quanto i 50 mq eccedenti rientrano nel 5% di tollerabilità delle misure previsto dalle regole degli omologatori delle vasche. La presenza dell’assistente ai bagnanti deve essere CONTINUA e non è possibile che il suddetto svolga anche altri compiti quali ad esempio quelli di manutenzione o di servizio di cassa durante il proprio orario di assistenza ai bagnanti .

    Ente istituzionale competente

    Il Comune ( SUAP ) competente per territorio.

    Iter procedimentale

    L’Iter procedimentale per aprire e gestire un PISCINA è definito nelle singole leggi o delibere di giunta regionali cui è necessario fare riferimento .

    Qualora nella Piscina siano svolti trattenimenti e spettacoli pubblici, sarà necessario il rilascio della licenza ( o la presentazione della SCIA in caso di capienza inferiore a 200 persone ) di pubblico spettacolo dell’articolo 68 TULPS previa verifica dell’incolumità dell’articolo 80 TULPS ; la verifica in caso di SCIA presentata per capienza inferiore a 200 persone potrà essere effettuata mediante presentazione di una Relazione di un Tecnico abilitato che attesti la rispondenza dei luoghi alle regole tecniche di costruzione previste dal DM 18 marzo 1996 e DM 19 agosto 1996 .

    REGIONI OVE E’ STATA APPROVATA SPECIFICA NORMATIVA PER LA COSTRUZIONE ED ATTIVAZIONE DI PISCINE

    REGIONE CALABRIA
    Legge Regionale 12 DICEMBRE 2007 n.770
    Disciplina Regionale: aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

    REGIONE TOSCANA
    Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8 come modificata dalla Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 81; 
    Decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2010 n. 23/R;
    Legge Regionale 21 marzo 2011 n. 10 (sez. III articoli 40-42).
    13 maggio 2015, n. 54/R Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2010, n. 23/R (Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio") (Bollettino Ufficiale n.28, parte prima, del 20.05.2015)
    Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006 , n.8 (Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materiadi piscine ad uso natatorio.
    Legge regionale 9 marzo 2006, n.8 (Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio)
    Disciplina igienico-sanitaria delle piscine a uso natatorio.

    REGIONE PUGLIA
    Legge Regionale 15 dicembre 2008 n. 35

    REGIONE LOMBARDIA 
    Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2006 - n. 8/2552
    Circolare 4 aprile 2007
    Circolare 19 febbraio 2007 protocollo H1.20070007864 - 4 aprile 2007 protocollo H1.2007.0015400 - 10 maggio 2007 protocollo H1.2007.0020569

    REGIONE EMILIA ROMAGNA
    Delibera Giunta Regionale del 18 luglio 2005 n. 1092

    REGIONE UMBRIA
    Legge Regionale 13 febbraio 2007 n. 4; 
    Regolamento 1 aprile 2008 n. 2; 
    Delibera Giunta Regionale del 4 marzo 2013 n. 189

    REGIONE MARCHE
    Deliberazione Giunta Regionale del 24 Luglio 2006 n. 874;
    Deliberazione Giunta Regionale 525/2007; 
    Deliberazione Giunta Regionale n. 1136 del 23 Luglio 2012; 
    D.G.R. della Regione Marche n. 1431 del 14/10/2013

    PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
    Deliberazione Giunta Provinciale del 28 giugno 2004 n. 2360

    PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
    Legge Provincia Trento del 15 novembre 2007 n. 19; 
    Deliberazione Giunta Provinciale del 22 maggio 2009 n. 1222; 
    Decreto Presidente Provincia approvazione Regolamento n. 9-11 dell'8 giugno 2009

    REGIONE PIEMONTE 
    Legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2. - Articolo 9 (Norme igienico-sanitarie e requisiti tecnici ed igienico-sanitari)
    Atto di intesa del 11 Luglio 1991 G.U. 17 Febbraio 1992 (requisiti strutturali degli impianti)
    D.G.R. n. 119-9199/2003 del 28 aprile 2003

    REGIONE MOLISE
    Legge Regionale 21 novembre 2008 n. 33; 
    Regolamento Regionale 17 aprile 2012 n. 1

    REGIONE LAZIO
    Deliberazione della Giunta Regionale n. 407 dell’11 luglio 2006 - Requisiti igienici ambientali concernenti le piscine ad uso natatorio. Costituzione di un gruppo di lavoro per l'elaborazione della disciplina regionale delle piscine. 
    Regolamento Regionale 31 luglio 2007 n. 9 (Agriturismi)

    REGIONE VENETO
    Delibera Giunta Regionale n. 1173 del 18 aprile 2003 recepisce accordo del 2003 che diventa atto amministrativo
    Delibera Giunta Regionale n. 3583 del 28 novembre 2003 definizione degli ambiti di intervento regionale in tema di piscine

    REGIONE LIGURIA
    Delibera Giunta Regionale 877 del 25 luglio 2003 – Recepimento Accordo S/R/PA del 16 gennaio 2003
    Delibera Giunta Regionale n.235 del 17 marzo 2006 – Recepimento accordo Interregionale del 16 dicembre 2004
    Delibera Giunta Regionale 7 dell’11 gennaio 2013 – Linee di indirizzo per la gestione delle piscine
    Delibera Giunta Regionale 175 del 22 febbraio 2013, BURL n. 13 del 27.3.2013 – Piscine ad utenza pubblica attività ricettive turistiche
    Delibera Giunta Regionale 176 del 22 febbraio 2013, BURL n. 13 del 27.3.2013 – Piscine condominiali
    Legge Regionale (Agriturismi) n.37 del 21 novembre 2007 art.10 e Regolamento Regionale Agriturismi del 23 settembre 2008 n.4
    Delibera Giunta Regionale 902 del 18/07/2014, Linee di indirizzo inerenti agli aspetti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione, la vigilanza e la gestione delle piscine

    REGIONE CAMPANIA Delibera della Giunta Regionale del 20 luglio 2001 n. 3530 “Linee guida per l’esercizio ed il controllo delle piscine ad uso natatorio” come modificata dalla Delibera della Giunta Regionale del 17 novembre 2004 n. 2088 
    Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 28 dicembre 2009 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 6 novembre 2008 n. 15 (attività agrituristica)”, artt. 11 e 12

    REGIONE SICILIA - Legge 26 febbraio 2010, n. 3 “Disciplina dell’agriturismo in Sicilia” articolo 5 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza, relativamente alle piscine; Decreto Assessorato Territorio Ambiente riguardante la Disciplina dell’attività balneare, all’articolo 6 prevede le modalità d’uso delle piscine sul demanio.

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