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    ARTIGIANO ALIMENTARE

    di

    Quesito:
    Buongiorno,
    si chiede conferma della attuale applicabilità dell’art. 3 L.R. Lombardia n. 8/2009 che disciplina la fascia orario del consumo sul posto per le attività artigiane alimentari. Vista l’evidente disparità di trattamento delle imprese artigiane rispetto alle attività di commercio e pubblici esercizi si chiede se vi siano state, successivamente al 2009, delle novità normative che modificano la L.R. 8/2009 in termini di orari. Grazie.

    RISPOSTA

    Il quadro normativo di riferimento per il consumo sul posto delle imprese artigiane alimentari in Lombardia continua ad essere quello delineato dalla legge regionale n° 8/2009 , in particolare per

    quanto riguarda gli orari l’articolo 3 secondo il quale sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni . Ricordiamo peraltro che la legge regionale n° 872009 disciplina le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico, ma che la forma artigianale non è l’unica forma possibile per un imprenditore per svolgere attività di panificazione , e che dunque per esempio in caso di esercizio in forma di impresa commerciale non sarebbe assoggettabile alla legge regionale in questione.

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