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    PUBBLICO ESERCIZIO E TRATTENIMENTO

    di

    Quesito:
    Un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar) ubicato in un complesso nato come incubatore di imprese, con una superficie di somministrazione di 50 mq in locali al chiuso e 95 mq in porticato esterno su area privata, ha presentato al suap domanda di licenza temporanea per trattenimenti (senza ballo) con capienza superiore a 200 persone oltre le ore 24.00. L'area indicata per l'attività di trattenimento è così composta:
    - il bar (mq 50) a destinazione commerciale
    - il porticato (mq 95) a destinazione commerciale
    - area esterna scoperta privata ad uso promiscuo del complesso incubatore di circa 280 mq, a destinazione artigianale. Tale area è privata ad uso pubblico ed il Consorzio proprietario di tutto il complesso ha locato al gestore anche quest'ultima area.
    La licenza temporanea, con richiesta di verifica di agibilità delle strutture allestite per il trattenimento (trattasi per la verità di pochi elementi, non c'è palco ma solo tavoli con posti a sedere di non chiara natura, consolle per dj e musica dal vivo e bancone bar) è richiesta per il periodo 1 maggio-15 ottobre 2017 per i giorni di venerdì - sabato - festivi e prefestivi dalle ore 20.00 alle ore 04.00. L'afflusso massimo previsto è pari a 460 persone compresi n. 10 persone del personale calcolato sulla base della superficie disponibile in quanto non sono previsti biglietti di ingresso. L'area pur essendo scoperta (all'aperto) è in qualche modo delimitata da ostacoli quali ad esempio muretti, parti di edificio, gradinate. Ciò premesso, chiediamo:
    1) può essere considerata attività di pubblico trattenimento?
    2) se sì, può considerarsi temporanea anche se attira una clientela maggiore e diversa da quella che frequenterebbe usualmente il bar?
    3) se non è temporanea, è da considerarsi permanente e quindi può essere svolta in area a destinazione non commerciale?
    3) è possibile utilizzare per l'attività temporanea area privata ad uso pubblico a destinazione artigianale?
    4) è soggetta alla verifica di agibilità ex art. 80 del TULPS?
    5) l'attività di somministrazione può essere considerata in ogni caso prevalente?
    Precisiamo che la definizione di attività temporanea di pubblico spettacolo/trattenimento non è normata da alcun regolamento comunale. , tuttavia il nostro regolamento acustico stabilisce che:
    «3. Sono da considerarsi altresì attività rumorose a carattere temporaneo anche le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, purché effettuate per un numero di giorni all’anno inferiore o uguale a quello indicato al successivo comma 4.
    4. Qualsiasi manifestazione o festa o similare si protragga per un periodo superiore a 12 giorni / anno solare anche non consecutivi non è da considerarsi a carattere temporaneo e quindi non è assoggettabile all'autorizzazione in deroga prevista all'art. 20.»

     

    RISPOSTA

    In relazione al quesito, è necessario premettere in primis che un’area privata concessa ad uso pubblico non può essere locata ad altro soggetto per farne uso privato ancorchè produttivo ! si ritiene pertanto necessario verificare tale affermazione acquisendo l’atto pubblico con cui è stato concesso l’uso pubblico e verificarlo alla luce dell’eventuale contratto di locazione di tale area intercorso tra le parti, per verificare l’esatta situazione . Ciò premesso , il trattenimento prospettato potrebbe configurarsi come trattenimento complementare alla somministrazione se non fosse per l’alto numero di persone che si ritiene possano affluire, facendo invece configurare un autonoma attività di trattenimento rivolto al pubblico, che può certamente coesistere assieme alla somministrazione secondo le previsioni dell’articolo 35 del dlgs n. 59/2010 ma :

    1. 1)  previa verifica di incolumità dell’art. 80 TULPS soprattutto per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi ;

    2. 2)  rilascio di una licenza articolo 68 TULPS come attività di trattenimento pubblico.

    In base alla capienza prevista ed indicata nel quesito ( superiore a 200 persone ) , la verifica di incolumità dovrà essere effettuata utilizzando la commissione comunale di vigilanza non potendo il tecnico abilitato intervenire con propria relazione asseverata , mentre per ciò che riguarda la destinazione d’uso appare evidente che trattandosi di attività permanente la stessa , per consentire attività di trattenimento pubblico, dovrà avere carattere commerciale o altra destinazione compatibile con lo strumento urbanistico comunale, fatta salva la verifica di un eventuale e possibile cambio di destinazione d’uso ma soprattutto fatta salva la verifica di quanto detto in premessa, cioè se effettivamente insista sulla stessa un uso pubblico che impedirebbe qualsiasi altro utilizzo a discrezione del privato .

    Infine per ciò che concerne la prevalenza dell’una o dell’altra attività, premesso che tale scelta è a totale discrezione dell’esercente, si evidenzia che in base al citato art. 35 dlgs n. 59/2010 è possibile realizzare la fattispecie di attività plurime nei medesimi locali e pertanto la complementarietà o la principalità dell’una o dell’altra non rilevano in modo determinante sugli aspetti di gestione della procedura amministrativa: le due attività potrebbero anche essere riferite a due soggetti giuridici diversi. 

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